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Mancato ascolto del minore, configura un vizio della sentenza che si sostanzia in un error in procedendo

25 febbraio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il mancato ascolto del minore determina un vizio della sentenza che si sostanzia in un error in procedendo, e sottoposto, pertanto, a censura in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 6950/2025.

Le pronunce adottate subito dopo la decisione delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009) hanno espressamente ricondotto tale nullità nella categoria di quelle disciplinate dall'art. 161, comma 1, c.p.c.

Pur non essendo espressamente sancita dalla legge, si tratta di una nullità desumibile dal complessivo sistema normativo, comprendente anche le fonti sovranazionali più volte menzionate, ed è una nullità assoluta, perché attiene alla regolarità del processo e alla tutela del contraddittorio del minore. Il minore, quindi, deve essere ascoltato laddove vengano adottate disposizioni che incidono sulla sua vita: è riconosciuto il suo diritto a far sentire la propria voce nel procedimento che si concluderà con l'assunzione di una decisione che lo interessa da vicino.

È per questo, chiariscono i giudici di piazza Cavour, che il vizio attiene al contraddittorio, inteso in senso lato, come diritto partecipativo del minore (che si realizza, appunto, con l'ascolto) ed anche al giusto processo perché consente la tutela dei diritti del minore nel processo.

In quanto nullità assoluta, essa è rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio in cui si verifica, ma, non essendo prevista la rilevabilità in ogni stato e grado del processo, si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c.