I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini nel periodo feriale.
Lo ha rammentato la Suprema Corte, all’interno della recente ordinanza n. 1890/2025.
La pronuncia della prima sezione civile risale allo scorso 27 gennaio.
Ciò, chiariscono ulteriormente i giudici di piazza Cavour, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.
