L'avvocato che ha assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari non può successivamente assumere il mandato per rappresentare uno dei coniugi contro l'altro in controversie successive tra i medesimi, pena la violazione dell'art. 68 del codice deontologico forense.
Lo ribadiscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un recente provvedimento.
L’ordinanza n. 4844/2025 è stata depositata lo scorso 25 febbraio.
Tale divieto, afferma il massimo consesso di legittimità, ha carattere generale e non conosce limiti temporali.
