Con una pronuncia auspicabilmente destinata a mutare significativamente la giurisprudenza di merito e l’applicazione dei principi fondamentali in tema di affidamento, collocamento ed interesse del minore, la Prima Sezione della Cassazione torna ad occuparsi del diritto della prole alla bigenitorialità in relazione alle modalità del suo collocamento, tuttora caratterizzato da una anacronistica preferenza per la figura materna, ritenuta più idonea all’accudimento del figlio soprattutto nei primi anni di vita.
La Corte di appello di Venezia, accogliendo il reclamo della madre avverso il collocamento paritario della minore disposto dal Tribunale, riformava il provvedimento impugnato disponendo il collocamento prevalente della minore presso la genitrice sulla base dell’unica considerazione che la tenera età della bambina fosse circostanza dirimente nella scelta del collocamento, in virtù delle precipue attitudini della figura materna, oltre che prevalente rispetto alle circostanze addotte dal padre anche in merito alla vicinanza delle abitazioni e alla compatibilità dei suoi orari di lavoro col richiesto collocamento paritario della minore. Disciplinava quindi il diritto di visita del padre limitandolo a due pomeriggi a settimana e ai fine settimana alternati. Confermava dunque la tradizionale posizione di vantaggio della madre quale figura maggiormente rispondente agli interessi della prole nelle ipotesi di figli in età prescolare o consimile, evidenziandone la maggiore attitudine all’accudimento.
Investita del ricorso la Corte di Cassazione rileva come la pronuncia impugnata sia basata su un giudizio reso erroneamente in astratto ed incentrato sulla sola età della minore, senza la doverosa valutazione in concreto delle condizioni di vita familiare e della relazione della minore con ciascuno dei genitori. Evidenzia la Corte, infatti, che il giudice deve sempre operare una scelta tra le soluzioni di affidamento e collocamento astrattamente possibili individuando quella che, in concreto, consente la migliore realizzazione delle finalità previste dall’art. 337 ter c.c. , e cioè assicurare al figlio minore di poter mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Accoglie dunque il ricorso del padre, cassando la decisione impugnata con rinvio, in applicazione del principio di diritto secondo cui nei procedimenti di cui all’art. 337 bis c.c. il giudice, nell’adottare i provvedimenti riguardo ai figli, deve seguire il criterio dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., è quello di conservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, sicchè i predetti provvedimenti devono rispondere ad una valutazione che sia effettuata “in concreto” e diretta al perseguimento di tale finalità.
A cura dell’Avv. Tiziana Curcio Costa