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Modifica dell’assegno di divorzio, occorre valutare i fatti sopravvenuti alla sentenza

11 marzo 2025

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della modifica dell’assegno di divorzio, la questione centrale è se vi siano stati fatti sopravvenuti alla sentenza tali da legittimare l'istanza del coniuge onerato del versamento.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5872/2025.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 5 marzo.

L'omessa produzione da parte dell’istante della documentazione reddituale relativa ad un congruo periodo, e comunque per un lasso di tempo sufficiente per valutare seriamente l'entità delle sue entrate successivamente al divorzio, conduce a valutare la capacità reddituale su base essenzialmente indiziaria. La valutazione del materiale probatorio, chiariscono i giudici di piazza Cavour, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione, con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.