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Diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, gli ultimi rilievi della Cassazione

19 marzo 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".

Lo puntualizza la Cassazione, nelle pagine della recente ordinanza n. 6658/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 13 marzo.

Una volta accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, il giudice, ove ritenga di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti e il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto. Deve, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi se del caso dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore (affettive, sociali, scolastiche e ludiche).

L'esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l'incontro di persona.