Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen, ai concetti di "famiglia" e di "convivenza" sono assimilabili i rapporti connotati da un radicato e stabile legame affettivo interpersonale.
È quanto emerso, in estrema sintesi, dalla recente sentenza della Suprema Corte, la n. 9802/2025, depositata dalla terza sezione penale lo scorso 11 marzo.
Inoltre, chiariscono i giudici di piazza Cavour, è possibile un’assimilazione anche con i rapporti caratterizzati da una duratura comunanza d'affetti che implichino reciproche aspettative di affidamento ed assistenza reciproca e siano al contempo fondati su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua, intesa come centro della vita familiare ed affettiva, che tuttavia non si estende alla continuativa compresenza sotto lo stesso tetto.
