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Conflitto di interessi tra i minori e i genitori, rilievi sull’eventuale notifica al curatore speciale in una azione revocatoria relativa all’atto di trasferimento tra padre e figli

20 marzo 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Posto che l'azione revocatoria non mira a mettere in discussione il perfezionamento inter partes del negozio di trasferimento di un immobile, ma soltanto a farne dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori che deducono di avere ricevuto un pregiudizio da esso, non essendo, gli interessi di genitori e figli, contrapposti, ma piuttosto comuni, la circostanza che il giudice tutelare abbia ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale ai fini della stipula del contratto di trasferimento degli immobili dal padre in favore dei figli minori e della madre nel contesto della separazione coniugale non vincola a ritenere sussistente anche nel processo instaurato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c. un conflitto di interessi tra i minori e i genitori, né a notificare l’atto introduttivo del giudizio ad un rappresentante legale dei minori diverso dai genitori.

Lo chiarisce la Cassazione, nell’ordinanza n. 6648/2025.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 13 marzo.

Avendo gli accordi di separazione natura negoziale, si legge nel provvedimento, è esperibile l'azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l’attuazione.

I giudici di piazza Cavour chiariscono che nella fattispecie in questione, la controversia non era sorta tra genitori e figli in ordine al negozio di trasferimento per il quale era stato nominato un curatore, bensì era sorta con soggetti terzi a causa di uno specifico effetto dell’atto di trasferimento e cioè la diminuzione della garanzia patrimoniale generica del disponente, debitore di terzi.