Nei procedimenti di separazione personale tra coniugi (o di divorzio), soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
La sottolineatura giunge direttamente dalla Cassazione ed è esplicitata nell’ordinanza n. 7067/2025. Il provvedimento della pima sezione civile è stato depositato lo scorso 17 marzo.
Il rito camerale, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio si caratterizza per la particolare celerità е semplicità di forme, in quanto la sua previsione è funzionale а soddisfare primarie esigenze di celerità e di economia processuale, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria.
E non si può nemmeno configurare un'inattesa amputazione di un segmento del processo destinato dalla legge all'esercizio di quei diritti processuali essenziali che sicuramente rappresentano diretta espressione del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelati.
