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L'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che la persona offesa possa avere avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato

24 marzo 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che, all'interno del periodo di vessazione, la persona offesa possa avere avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il compagno.

È quanto affermato dalla Cassazione in un passaggio della recente sentenza n. 11233/2025. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 20 marzo.

In particolare, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, anche un temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato né inficia la continuità della condotta, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità della stessa a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen.

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere provate dalla produzione degli screenshot riproduttivi dei numerosi messaggi trasmessi dall'indagato, oltre che dai fotogrammi attestanti i pedinamenti posti in essere dal medesimo.