Nella nomina dell’amministratore di sostegno, il criterio fondamentale che il giudice deve seguire è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata.
Torna a ribadirlo la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 6624/2025.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 12 marzo.
Può, argomentano i giudici di piazza Cavour, essere scelto un terzo estraneo quando il conflitto sussiste tra l'amministrato e i suoi familiari; ma se il conflitto è tra i familiari, e solo uno di essi ha la funzione di caregiver, occorre valutare con una motivazione rafforzata se effettivamente il conflitto possa dare luogo a pregiudizi per il beneficiario e ciò in relazione ai compiti che sono stati attribuiti all'amministratore e agli eventuali compiti che invece sono stati lasciati alla rete familiare.
