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Il delitto di atti persecutori non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e possiede natura di reato abituale

28 marzo 2025

News Regionale - Sicilia ,

Il delitto di atti persecutori non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e possiede natura di reato abituale e di reato di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo.

A precisarlo è la Cassazione, all’interno della sentenza n. 10362/2025. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 14 marzo.

La prova dell'evento, chiariscono i giudici di piazza Cavour, può essere desunta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, che siano idonei a determinare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, senza che sia necessaria una diagnosi medica di degenerazione patologica del turbamento psichico.

Il discrimen fra il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta: mentre il primo si configura con comportamenti che causano stato di ansia o alterazione delle abitudini di vita, il reato di cui all'art. 660 c.p. si limita a infastidire la vittima.