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ACCORDO IN SEDE DI SEPARAZIONE PER IL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE – INADEMPIMENTO – AZIONE EX ART. 2932 C.C. – NULLITA’ - COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI.

31 marzo 2025

News Regionale - Lazio ,


Con la pronuncia in esame, la Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma si è pronunciata in merito all'azione costitutiva ex art. 2932 c.c., conseguente all’inadempimento di uno dei coniugi rispetto alla cessione volontaria di un bene immobile oggetto di pattuizione nell’ambito della separazione personale.


Il marito ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dalla moglie. Con tale domanda era stato disposto il trasferimento, a carico del marito e in favore della moglie, della sua quota di proprietà dell’immobile ex casa coniugale. L’appellante contestava la nullità del patto, evidenziando l'omessa indicazione dei dati catastali del bene e l'assenza della menzione della propria quota di proprietà, degli accessori e delle pertinenze.


La Corte d’Appello, rigettando il ricorso, ha ribadito un principio consolidato, secondo cui il contratto preliminare, essendo un contratto a effetti obbligatori, non necessita dell’indicazione dei confini e dei dati catastali del bene, essendo sufficiente un qualsiasi criterio idoneo a identificare il bene in modo univoco. In tal senso, la Corte ha ritenuto che fosse adeguato il riferimento all’indirizzo e alla mera menzione dell’atto di compravendita.


Inoltre, la Corte ha escluso che l’omessa indicazione della "quota" di proprietà fosse motivo di nullità del patto, sottolineando che la comunione legale tra coniugi è una comunione "senza quote", ossia una comunione che individua una percentuale ideale equamente ripartita tra i coniugi, con la conseguenza che, per gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio, la quota si intende automaticamente pari al 50% per ciascuno.


A cura dell’Avv. Eleonora Pontesilli