Se la madre estromette il padre dalla vita del figlio, portandolo via senza il consenso dell'altro genitore, l'atteggiamento ostruzionistico, la frequente prospettazione di esigenze del minore, non rispondenti al vero, o i pretestuosi rifiuti alle richieste del padre di vedere il figlio, integrano comportamenti che, contestualizzati in una fase iniziale di separazione, sono da ritenersi diretti ad impedire al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale.
È quanto emerge dalla sentenza n. 12308/2025 della Corte di Cassazione. Con il recente provvedimento, depositato in data 28 marzo, la sesta sezione penale della Suprema Corte torna a formulare rilievi in materia di sottrazione di persone incapaci.
Ciò che rileva, infatti, ai fini della configurabilità del reato contestato, è che sia pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario per effetto del trattenimento contro la sua volontà, venendo così impedito al genitore l'esercizio delle prerogative genitoriali ed al minore di mantenere con lo stesso consuetudini e comunanza di vita, come avvenuto nella fattispecie in questione.