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Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza

10 aprile 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato senza il consenso dell'altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l'esistenza di una giusta causa ex art.146 c.c. o che l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.

La recente precisazione porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta all’interno dell’ordinanza n. 8366/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 30 marzo 2025.

Ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, argomentano i giudici di piazza Cavour, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis era già venuta meno da tempo.