Il testamento è valido anche se il de cuius, affetto da una invalidità motoria, ha espresso la propria volontà soltanto a monosillabi o con il movimento della testa.
La statuizione porta la firma della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 9534/2025 dello scorso 14 aprile, ha respinto i ricorsi dei fratelli del testatore: essi sostenevano l’invalidità dell’atto per la mancanza di una valida dichiarazione di assenso al testamento predisposto dal notaio.
Il Collegio di piazza Cavour ha confermato la decisione della Corte di Appello di Genova, che aveva già evidenziato come l’incapacità del defunto fosse “prevalentemente motoria e non incideva sulla capacità di intendere e di volere”. Il testatore, infatti, “era apparso in possesso della facoltà mentali” nel corso del giudizio di interdizione, conclusosi con pronuncia di inabilitazione, e anche all’esame diretto da parte del c.t.u. e dei medici curanti.
Ad avviso della seconda sezione civile “la circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, nello specifico, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le condizioni di salute di LC, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso così esternato fosse stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi”.