La consapevole strumentalizzazione delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa adolescente di sedici anni al momento dei fatti, necessaria a integrare la fattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen, può individuarsi nella ritenuta "immaturità" sessuale della ragazza e nella condizione di "fragilità/vulnerabilità" desunte da una situazione esistenziale e familiare difficile per la separazione genitoriale e il rapporto conflittuale con la madre.
È quanto emerge, in sintesi, dalla recente sentenza n. 14218/2025 della Corte di Cassazione. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 11 aprile.
La condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, prescinde da fenomeni di patologia mentale, ed è integrata anche da una situazione intellettiva e spirituale di "minore resistenza" all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestione.