Se l’ex compagno era, tra i due conviventi, unico percettore di reddito ed aveva provveduto a pagare per la durata della convivenza le rate del mutuo relative alla casa nella quale entrambi i conviventi avevano vissuto, tale contributo è da ritenersi una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che si reputa doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è esplicitata all’interno della ordinanza n. 11337/2025. Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 30 aprile.
Deve, affermano i giudici di piazza Cavour, pertanto applicarsi il principio più volte richiamato dalla giurisprudenza secondo il quale l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
