Il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
È quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 11190/2025.
Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Tale accertamento di fatto, concludono i giudici di piazza Cavour, è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.