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Garanzia dei diritti costituzionali anche all'interno delle relazioni familiari non riconosciute. Impresa familiare e convivenza di fatto.

19 maggio 2025

News Regionale - Lazio ,

Con l’ordinanza n. 11661 del 4 maggio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno preso una posizione molto significativa in tema di impresa familiare e convivenze di fatto, segnando un cambio di passo rispetto all’orientamento tradizionale.

Il caso prende le mosse dalla vicenda di una donna che, dopo aver convissuto con il titolare di un’impresa agricola dal 2000 fino alla morte di quest’ultimo nel 2012, ha chiesto il riconoscimento della propria partecipazione all’impresa familiare. Il suo contributo, secondo quanto da lei sostenuto, era stato continuativo e concreto sin dal 2004, anno in cui l’impresa venne iscritta nel registro delle imprese.

Tuttavia, sia il Tribunale di Fermo che la Corte d'Appello di Ancona avevano respinto la sua richiesta di riconoscimento della quota di partecipazione all'impresa familiare, sostenendo che la normativa vigente si applicasse solo ai rapporti di coniugio, parentela o affinità.

La questione è stata portata fino in Cassazione, dove, in prima battuta, la Sezione Lavoro ha sollevato dubbi sull’interpretazione dell’articolo 230-bis del codice civile — norma che regola l’impresa familiare — e ha quindi rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite ( ord . n. 2121/2023).

Nel frattempo, un passaggio decisivo è arrivato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, comma 3, c.c. e, in via consequenziale, anche dell’art. 230-ter. Il motivo? Escludere il convivente di fatto dalla definizione di “familiare” e quindi dal diritto alla tutela lavorativa violava diversi principi fondamentali della Costituzione: il diritto al lavoro (art. 4), la giusta retribuzione (art. 36), la tutela del lavoro in generale (art. 35), l’uguaglianza (art. 3), ma soprattutto la libertà di vivere relazioni affettive anche al di fuori del matrimonio, come riconosciuto dall’art. 2.

Sulla base di questo intervento costituzionale, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso della donna, ribaltando l’orientamento precedente che considerava la norma sull’impresa familiare come eccezionale e quindi non applicabile per analogia al convivente (come aveva affermato ad esempio Cass. 22405/2004). Oggi, invece, grazie a questa svolta, si afferma chiaramente che anche il convivente di fatto ha diritto al riconoscimento della propria partecipazione all’impresa, a condizione che dimostri di aver fornito un contributo lavorativo effettivo e continuativo.

Difatti, l'intervento della Corte Costituzionale ha inciso direttamente sulla portata della norma, rimuovendo il limite soggettivo rappresentato dalla nozione tradizionale di “familiare” e imponendo una lettura dell'art. 230-bis c.c. conforme ai principi fondamentali della Costituzione.

La Corte ha così rinviato il caso alla Corte d’Appello di Ancona, affinché verifichi nel merito se la donna abbia effettivamente partecipato in modo stabile all’attività dell’impresa, superando la logica formalistica che fino ad allora aveva impedito questo tipo di accertamento.

Questa ordinanza rappresenta quindi molto più di una semplice decisione su un caso individuale: è un punto di svolta che riconosce dignità giuridica al lavoro svolto all’interno delle famiglie di fatto. In sostanza, la Cassazione afferma che non può essere la forma del legame affettivo a determinare il riconoscimento di diritti, ma il valore concreto del contributo dato, il lavoro svolto, la partecipazione reale alla vita e alla crescita dell’impresa.

Tutto ciò rappresenta un momento importante anche nel percorso con cui il diritto privato si apre sempre di più ai valori della Costituzione, in cui la giurisprudenza — sia costituzionale che di legittimità — assume un ruolo attivo nel garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali anche all’interno delle relazioni familiari non formalizzate.


A cura dell’Avv. Fabio Perciballi


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