Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l'acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 12660/2025.
Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 13 maggio.
Ciò consente di verificare, argomenta il Collegio di piazza Cavour, se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza. Tuttavia, ove però le parti convenute in giudizio non contestino l'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, e soprattutto quando, come nel caso di specie, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà.
