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L'inadeguatezza genitoriale e l'insussistenza di valide risorse familiari determinano lo stato di adottabilità del minore

22 maggio 2025

News Regionale - Sicilia ,

Va dichiarato lo stato di adottabilità del minore qualora in seguito alla valutazione delle specifiche emergenze processuali riguardanti, in particolare, i genitori, le loro condizioni economiche, la conflittualità fra gli stessi e i tratti di personalità emersi dalle relazioni dei servizi sociali incaricati e dalla c.t.u., le circostanze di vita e i contegni tenuti dai medesimi anche dopo l'apertura dei procedimenti minorili, si evinca l'inadeguatezza genitoriale e l'insussistenza di valide risorse familiari e anche di significativi legami fra il minore e i genitori.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 12822/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è datato 13 maggio 2025.

Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, soprattutto qualora le valutazioni diagnostiche abbiano espressamente escluso l'opportunità di un riavvicinamento fra il minore e la sua famiglia di origine, rendendosi così inapplicabile l’istituto dell’adozione ex art. 44 L. 184/1983, considerata la mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare la prevalenza dell'interesse del minore a non recidere il legame con i familiari nel contesto di origine.