La condotta di "invio", come quelle di "pubblicazione" e di "diffusione", punita dall'art. 612 ter (primo e secondo comma) cod. pen., si consumano nel momento in cui l'autore digiti, quando le medesime avvengano attraverso strumenti informatici, il comando che ne dispone l'invio o la diffusione, non potendosi pertanto dare rilievo alcuno al pervenimento delle immagini all'indirizzo o alla destinazione scelta.
È quanto emerso, in sintesi, dalla sentenza n. 18473/2025 della Corte di Cassazione in materia di revenge porn. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 16 maggio.
Se ne deduce che, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, anche ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, irrilevante è il luogo in cui le immagini sessualmente esplicite sono state ricevute, costituendo, il pervenimento delle stesse, un momento successivo alla già avvenuta consumazione del reato.