L’art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 18242/2025.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 14 maggio.
Di conseguenza, scrivono i giudici di piazza Cavour, l'amministratore di sostegno, al pari di tutore e del curatore, esplicando un'attività finalizzata alla cura della persona e all'amministrazione dei suoi beni, esercita una potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare. Del resto, a rilevare il carattere pubblicistico della funzione, il fatto che l'incarico è conferito dal giudice e si svolge sotto la direzione e vigilanza del medesimo, che è disciplinato dalle norme del codice civile e che consiste sostanzialmente nello svolgimento di un'attività "ausiliaria" all'esercizio di una funzione giudiziaria.
