Con l'Ordinanza n. 12249 del 9 maggio 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su una controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione della casa familiare. La domanda di revoca, rigettata in primo grado, era stata parzialmente accolta in sede di appello, ove i giudici di seconde cure avevano disposto l'assegnazione di una porzione dell'immobile al genitore non collocatario.
La Suprema Corte, nel cassare la decisione d'appello, ha fondato il proprio ragionamento sul principio cardine del preminente interesse del minore (noto internazionalmente come “best interest of the child” ). Oltre a rilevare l'assenza di fatti nuovi sopravvenuti che potessero giustificare una modifica del precedente assetto, la Cassazione ha evidenziato un errore di diritto commesso dalla Corte territoriale.
Il punto fermo da cui muove la Corte di Cassazione è il seguente:
La Cassazione ha ulteriormente precisato che, " in tema di assegnazione della casa coniugale, anche qualora il giudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto dominicale si esercita pur sempre nell’ambito dato dal Codice Civile, trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di costoro ". Da ciò discende che la porzione dell'immobile non oggetto di assegnazione giudiziale resta disciplinata dal titolo di proprietà e non dalle statuizioni del giudice del divorzio (o della separazione), a meno che non vi sia un interesse specifico dei figli da tutelare anche relativamente a tale porzione.
Applicando tale prospettiva ermeneutica al caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva assegnato una parte dell'immobile al padre in considerazione delle sue esigenze abitative, determinando così una riduzione dell'habitat domestico della figlia e contravvenendo al principio del suo preminente interesse.
In conclusione, dalla disamina dell'ordinanza emerge con chiarezza il principio secondo cui il Giudice della separazione o del divorzio è chiamato a decidere se sussistano le ragioni per conservare ai figli il loro ambiente domestico, ma non può intervenire sul regolamento della proprietà dei genitori se non nei limiti strettamente funzionali alla tutela degli interessi della prole.
Questo è il principio per cui la Cassazione ha revocato l’assegnazione al padre del primo piano della casa
A cura dell’Avv. Francesca Turco
