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La mera genitorialità condivisa, non può costituire da sola il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare"

3 giugno 2025

News Regionale - Sicilia ,

La mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato di stalking.

Lo ha ribadito la Cassazione, nell’ambito della sentenza n. 17852/2025.

Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 12 maggio.

Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, in quanto gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto da essi interessato.