Nell’ambito di un giudizio promosso da un creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, stipulato da uno solo dei due, sussiste il litisconsorzio necessario anche dell’altro coniuge non debitore.
Ciò è stato riconosciuto dalla Suprema Corte nell’Ordinanza n. 11600 pubblicata il 03/05/2025.
In materia di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la Corte di Cassazione ha dunque chiarito che la natura reale del vincolo di destinazione volto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, in quanto spetta ad entrambi, ai sensi dell’art 168 cod.civ., la proprietà dei beni che costituiscono la convenzione, con la precisazione che anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non abbia effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, quale soggetto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.
A cura dell’Avv. Michela Maculani
