L'assoluta incapacità personale della madre di assolvere ai propri compiti genitoriali, l'inesistenza della figura paterna nella vita del minore, l’incapacità dell’anziana nonna di soddisfare i bisogni di accudimento del minore e l'incontestabile e oggettiva necessità di intervento per compensare i deficit educativi ai quali è esposto, espressione di una deprivazione in termini di socialità indispensabile ad un bambino, determinano una condizione di incuria materiale ed emotivo-affettiva significativa di uno stato di abbandono, compatibile con la dichiarazione di adottabilità del minore.
Questo, in sintesi, quanto delineato dalla Cassazione nella recente ordinanza n. 14347/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 29 maggio.
Tale conclusione, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non è contraddetta dalla previsione di incontri dei familiari con il minore, assunta non già come espressione di una forma di adozione per casi speciali, ma con riferimento all'adozione legittimante nell'ambito della quale si è ritenuto di verificare la possibilità di salvaguardare i rapporti di carattere affettivo e familiare del minore, in linea con la sentenza n.183 del 2023 della Corte Costituzionale.
