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Misure cautelari personali e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per Cassazione

6 giugno 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di misure cautelari personali, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere, quando nelle more del giudizio tale misura sia stata sostituita con una misura non custodiale, rispondente alle richieste del ricorrente.

La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è presente nelle pagine della sentenza n. 19476/2025.

Il provvedimento della sesta sezione penale è datato 26 maggio 2025.

L'inammissibilità del ricorso comporta l'esclusione della condanna alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configurabile una ipotesi di soccombenza della parte neppure virtuale.