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Brevi considerazioni sul Disegno di legge n. 1433 comunicato alla presidenza il 31 marzo 2025, in particolare sull’introduzione del delitto di femminicidio (art 577 -bis c. p.).

11 giugno 2025

Relazioni ,


Con il disegno di legge n. 1433 del 31 marzo 2025 il Governo ha proposto, unitamente ad altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, l’introduzione del reato di femminicidio così descritto:

“(Femminicidio) Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’art 575 …”

Preliminarmente sembra opportuno sottolineare come negli ultimi anni, con la dichiarata finalità di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, siano state emanate tutta una serie di norme che hanno introdotto o aggravato circa cinquanta nuovi reati, minando, comunque, la “sistematica” e l’organicità del nostro diritto penale. Questa attività del legislatore è parsa sovente più rispondente a recepimenti di umori “della piazza”, alimentati da un tipo di giornalismo esclusivamente sensazionalistico, che ad un esame attento ed approfondito sia della necessità di introdurre il novum, sia di come lo stesso andasse collocato all’interno di una struttura codicistica, che rimaneva immutata.

Le critiche che la dottrina penalistica prevalente e gli operatori del diritto hanno mosso a questa modalità di procedere non sembrano aver interessato il legislatore e la politica che parrebbe continuare a percorrere esattamente lo stesso tragitto sopra stigmatizzato.

Nessuno intende evidentemente negare che “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini 1 e gli Stati debbano “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica 2 ma l’agire che non nasca da profondissima riflessione, rischia di modificare esclusivamente e con clamore la superficie, trascurando, addirittura, la robusta fonte che il fenomeno produce.

La sola lettura della norma, come sopra riportata, rende evidente che il “nuovo” reato manca della necessaria determinatezza e tipizzazione, duplicando certamente, tra l’altro, con riguardo al bene giuridico tutelato, il delitto di omicidio (non potrebbe essere altrimenti) ed inserendo quale “differenza” le “motivazioni”. Pur essendo già presenti nel “sistema” norme che consentono, nei casi in cui il delitto sia collegato a motivi di genere, di applicare l’ergastolo, qualora si voglia proprio “creare” una norma idonea ad aggravare il reato sulla base dei “i motivi” che hanno determinato l’omicida non si vede perché non inserire un’idonea “circostanza”.

Il reato di femminicidio (persino sotto il profilo semantico si può dubitare dell’esattezza, essendosi notato come il termine sia sorto “sulla scorta di quello inglese, di strutturazione latina, femicide , in seno al quale la donna è degradata a femmina, vocabolo che anche nella cultura latina viene utilizzato in senso negativo accanto al nobile domina, padrona, signora, appunto donna 3 ) rischia di inserirsi in una serie di comportamenti che solo apparentemente sono rivolti a tutelare le donne.

Lo Stato deve intervenire rapidamente e con attenzione in ben altri settori che sono la radice dei fenomeni di violenza e rispetto ai quali è molto più difficile operare.

E’ stato oggetto di approfonditi studi come le differenze economiche tra sessi, non solo impediscano spesso alla vittima di allontanarsi dal partner violento, ma siano generatrici di violenza 4 .

Oggi – come riferito in un articolo per la Fondazione Marisa Bellisario dalla prof.ssa Anna Rita Germani, – “l’Italia si trova a fronteggiare una delle più alte percentuali di NEET (not in education, employment, or training) ovvero di giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione; percentuali queste tra le più alte in Europa. Secondo Eurostat, nel 2023, ben il 18,4% dei ragazzi ed i 41%, 5% delle ragazze tra i 18 ed i 29 anni sono NEET, con una crescita delle difficoltà economiche e occupazionali che colpisce in particolare le giovani donne … L’Italia detiene il record europeo per la più bassa occupazione femminile, con solo il 57,6 % di donne tra i 20 ed i 64 anni che lavora, contro una media europea che si attesta al 71%. La situazione si aggrava ulteriormente per le madri, con una donna su 5 che lascia il mercato del lavoro dopo la maternità 5

Su questi divari occorre intervenire, sulla Cultura occorre intervenire, con gli strumenti già in nostro possesso occorre agire 6 . A tal ultimo proposito non può non ricordarsi come le norme che hanno riformato il processo civile relativo “allo stato delle persone, ai minorenni ed alla famiglia” che preludevano ad un (indispensabile) Tribunale ad hoc - con il previsto collegamento tra Pubblico ministero e Giudice civile rappresentano un tracciato da rinforzare- quello sì - in ogni modo.

Operare per essere, senza correre il rischio della sola apparenza o, peggio, il sospetto di strumentalizzazioni, oggi è quanto mai necessario.

In quest’ottica appare, quindi, più corrispondente all’interesse della tutela della persona che, con la riforma in esame, siano previste unicamente delle aggravanti dei reati già esistenti, aggravanti che andrebbero ad operare tutte le volte in cui un individuo è vittima di violenza unicamente perché appartenente a un dato genere e proprio in forza di detta appartenenza l’illecito penale risulti posto in essere con condotte particolarmente crudeli e sessiste.


Contributo a cura dell’avv. Elena Gallo


Membro per il Lazio del CDN AIAF


1 Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013– Preambolo, III riconoscendo;


2 Art. 1 – Convenzione cit.


3 Rita Mascialino: https ://www.corrierenazionale.net/2024/07/14/femminicidio-o-donnicidio/ e ancora Donnicidio: Analisi semantiche, Rita Mascialino, Quaderni del 'Secondo Umanesimo Italiano, Cleup ed. Università di Padova, 2025. E’ chiaro che anche la scelta di“donnicidio ”non consentirebbe di escludere le problematiche legate alla rettificazione del sesso, all’età della vittima.


4 Tra i tantissimi: https://www.unibocconi.it/it/news/lindipendenza-economica-battere-la-violenza-di-genere ; https:/ /www.museodelrisparmio.it/non-piu-vittime-25-novembre/.


5 https:/ /www.fondazionebellisario.org/donne-e-giovani-insieme-per-cambiare-litalia/.


6 Vale la pena di ricordare che nella convenzione di Istanbul 5 articoli sono dedicati alle politiche integrate ed alla raccolta dati, 6 alla prevenzione; 11 alla protezione e sostegno. L’unico articolo (45) che si occupa di sanzioni e misure repressive prevede che: “ Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità…”