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Quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, il richiedente deve essere titolare di un assegno divorzile al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione

18 giugno 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento considerato che tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro.

La precisazione è a firma della Cassazione e si trova espressa nell’ordinanza n. 15402/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 9 giugno.

In sintesi, chiariscono i giudici di piazza Cavour, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo lo percepisce, pur non essendo necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, ma essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.