In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili a una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso.
Tali rilievi sono formulati dalla Cassazione nella sentenza n. 21858/2025. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 10 giugno.
Se viene dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento al reato di maltrattamenti, rilevano i giudici di piazza Cavour, ma occorre che si riesamini più attentamente il compendio probatorio relativo al reato di violenza sessuale, occorre ricordare che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.