
Corte d'Appello di Firenze, sentenza del 26 maggio 2025 massima a cura dell'Avv. Barbara Vittiman
In tema di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. b), della legge 31 maggio 1995, n. 218, la verifica della ritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio deve essere compiuta in base alle norme processuali dello Stato straniero. È sufficiente, ai fini del riconoscimento in Italia, che la notificazione sia avvenuta secondo le modalità prescritte dal diritto straniero e che la parte abbia avuto la possibilità concreta di esercitare il proprio diritto di difesa. La dichiarazione di contumacia pronunciata dal giudice straniero, a seguito dell’espletamento delle formalità di notifica previste dall’ordinamento di quel Paese (nella specie: rinnovo della notifica presso il familiare e successivo rifiuto di riceverla), non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa, ove risulti che la parte convenuta abbia potuto avere conoscenza del procedimento e sia stata posta in condizione di intervenire. Ne consegue la legittimità della trascrizione in Italia della sentenza straniera di divorzio, anche in presenza di una pregressa pendenza di giudizio di separazione tra le stesse parti davanti all’autorità giudiziaria italiana.