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Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale da parte del PM, occorre l’indicazione delle ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari

19 giugno 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen.

Lo precisa la Suprema Corte nelle pagine della sentenza n. 22037/2025. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 11 giugno.

Ciò significa che il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione alle condizioni di applicazione della misura fra le quali le esigenze cautelari, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.