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Pma, la revoca del consenso non blocca l’adozione della “mamma intenzionale”

20 giugno 2025

News Regionale - Sicilia ,

In caso di nascita attraverso la procreazione medicalmente assistita (PMA), la revoca dell’assenso della genitrice biologica all’adozione del minore da parte della “madre intenzionale”, per via della grande conflittualità seguita alla rottura del rapporto, non costituisce un limite insuperabile all’adozione in casi particolari ma richiede soltanto una verifica particolarmente rigorosa del particolare interesse del minore guardando alla qualità del legame affettivo col genitore adottante nonché la capacità di quest’ultimo di corrispondere ai bisogni del bambino. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16242/2025 depositata lo scorso 17 giugno, respingendo il ricorso della mamma naturale.

La decisione del Collegio di piazza Cavour giunge al termine di una lunga vicenda processuale. In primo e in secondo grado, infatti, l’adozione era stata negata ritenendo che il diniego dell’assenso del genitore biologico costituisse un limite insuperabile all’adozione del minore. La Cassazione ha poi accolto con rinvio il ricorso affermando il diritto del minore al riconoscimento del legame affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione attraverso l’adozione in casi particolari.

La valutazione circa la sussistenza di un rapporto genitoriale, si legge nel provvedimento, deve fondarsi su elementi sostanziali di cura, dedizione e continuità affettiva, idonei a integrare quella specifica relazione di tipo familiare che la richiamata normativa e la giurisprudenza intendono tutelare.

Non può, in alcun caso, ritenersi ostativa all'accertamento del rapporto genitoriale la mera interruzione del contatto tra il minore e il genitore sociale, qualora tale interruzione non sia riconducibile alla volontà di quest'ultimo, ma sia stata determinata o da condotte preclusive del genitore biologico o dalla elevata conflittualità fra i partner, e, comunque, sia stata condizionata dalla concreta ed insuperabile impossibilità del genitore sociale di proseguire la frequentazione e consolidare ulteriormente il rapporto. In tal caso, l'eventuale discontinuità della relazione non può essere valutata in senso sfavorevole rispetto alla posizione del genitore sociale, né può compromettere l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'adozione, atteso che, nelle more di questo giudizio, la disponibilità materiale del minore è rimessa al genitore legale, il quale è in grado, anche unilateralmente, di incidere sull’effettività della relazione tra il minore e il genitore sociale, limitandone o impedendone la frequentazione.