...

Dicotomia tra provvedimenti indifferibili e modifica dei provvedimenti urgenti nel rito della famiglia: orientamento del Tribunale di Velletri.

20 giugno 2025

Sentenze di Merito ,


1. Caso concreto

Il Tribunale Ordinario di Velletri, su richiesta di parte ricorrente, nell’ambito di un giudizio di divorzio, con provvedimento temporaneo ed urgente reso ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c., in data 18 dicembre 2023, disponeva l'applicazione delle condizioni di separazione già concordate tra le parti nell’ambito dell’accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza in data 26 ottobre 2022, ivi compresa la regolamentazione della frequentazione padre/figli (martedì e venerdì pomeriggio e fine settimana alternati).

Tale provvedimento, avente natura cautelare e provvisoria, veniva emesso in coerenza con i poteri attribuiti al Giudice nella fase di prima udienza, finalizzati a garantire una regolamentazione tempestiva dei rapporti familiari in attesa della definizione del giudizio.

In seguito, il Giudice, dopo il deposito della consulenza tecnica d’ufficio psicologica, procedeva ad un’integrazione delle misure temporanee, disponendo l’attivazione di interventi domiciliari presso entrambi i genitori, segno evidente della rilevanza della nuova documentazione e dell’evoluzione del quadro relazionale e psicologico del nucleo familiare.

Il Magistrato ha poi disposto l’aggiornamento della CTU e il proseguimento degli interventi dei Servizi Sociali, rinviando l’udienza per la verifica dell’evoluzione della situazione familiare e per eventuali ulteriori determinazioni.

Nel frattempo, con autonomo procedimento ex art. 473-bis.39 c.p.c., la ricorrente avanzava istanza di ammonimento nei confronti del resistente, con contestuale richiesta di risarcimento danni, sulla base di comportamenti pregiudizievoli asseritamente posti in essere dal padre.

Veniva quindi disposto il rinvio della trattazione alla medesima udienza precedentemente fissata.

Successivamente a conferma della dinamicità che connota i provvedimenti temporanei e urgenti nel rito familiare, e della loro suscettibilità di modifica per sopravvenuti motivi giustificati, parte ricorrente, avanzava domanda di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, qualificandola in via principale ai sensi e per gli effetti dell’art. 473-bis. 15 c.p.c., in difetto ex art. 473-bis. 23 c.p.c.

Precisamente la madre dei due minori decideva durante l’iter procedimentale di richiedere una modifica dei provvedimenti urgenti, al fine di sollecitare l’Organo Giudiziario nell’adottare provvedimenti urgenti, a fronte di una gravissima aggressione subita dal figlio da parte di un cane, di proprietà della nuova compagna, nel mentre lo stesso si trovava affidato al padre.

2. I fatti: il contesto di pericolo e la lesione.

L’episodio narrato per cui il minore veniva aggredito da un cane molossoide di grossa taglia – già in precedenza risultato aggressivo nei confronti dei bambini – configura, in termini giuridici, una situazione di pregiudizio attuale e concreto, che giustifica l’adozione di misure urgenti e di contenimento del rischio.


Il quadro probatorio offerto dalla difesa è stato il seguente:

• dichiarazioni di terzi testimoni presenti;

• documentazione medica attestante ferite gravi e ricovero;

• rifiuto del padre di consentire il supporto psicologico immediato ai minori;

• già evidenziata ridotta capacità genitoriale emersa dalla CTU (seppure solo parzialmente valorizzata).

3. Provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.: la tutela dell'urgenza assoluta.

L’art. 473-bis.15 c.p.c. consente al Presidente o al Giudice delegato di adottare, prima dell’udienza e anche inaudita altera parte, i provvedimenti indifferibili “quando vi è pericolo imminente di pregiudizio per una delle parti o per i figli minori”.

Nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti dell’indifferibilità:

• il pregiudizio si è già verificato con lesioni documentate, traumi psicologici in atto e rischio reiterato;

• la situazione si è determinata durante i periodi di collocamento presso il padre, dunque in diretta connessione con la regolamentazione giudiziale dei rapporti genitoriali;

• vi è inadempimento specifico del padre alle richieste materne e alle esigenze manifestate dai minori stessi.

Pertanto la ricorrente ha chiesto l’adozione di un decreto indifferibile, con cui:

• limitare temporaneamente le frequentazioni padre- figli;

• imporre l’intervento dei servizi sociali;

• disporre incontri protetti;

• fissare udienza di verifica entro 15 giorni, come previsto dalla norma.

4. Modifica dei provvedimenti temporanei ex art. 473-bis. 23 c.p.c.: l’adattamento alle sopravvenienze.

La ricorrente con la propria domanda richiedeva all’Organo Giudiziario, nel caso in cui il Giudice non potesse adottare una pronuncia ex art. 473 bis.15 c.p.c., di valutarla in via subordinata come rientrante nella previsione dell’art. 473-bis.23 c.p.c., per la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti già adottati con il decreto del 18 dicembre 2023.

Questa ipotesi, per quanto meno celere, si fonda sulla sopravvenienza di fatti nuovi, rappresentati:

• dal fatto traumatico del 25 aprile 2025;

• dal peggioramento dello stato psico-fisico del minore;

• dal rifiuto paterno di collaborare alle cure psicologiche;

• dal comportamento omissivo e deresponsabilizzante tenuto dal padre successivamente all’evento. Anche sotto questo profilo, la domanda risultava giuridicamente fondata e correttamente articolata, legittimando la richiesta di:

• affidamento super-esclusivo alla madre;

• incontri padre/figli in modalità protetta;

• avvio immediato di supporto psicologico ai minori.

5. Il vaglio del Giudice: corretta riqualificazione giuridica della modifica.

Con decreto di anticipazione udienza il Giudice ha ritenuto inammissibile l’attivazione del rimedio ex art. 473-bis.15 c.p.c., rilevando che:

- le parti erano già costituite nel procedimento principale;

- la prima udienza era già stata celebrata;

- erano stati già adottati provvedimenti temporanei e disposta una CTU;

- era in corso l’attività istruttoria.

Alla luce di ciò, l’istanza è stata riqualificata come richiesta di modifica dei provvedimenti urgenti ex art. 473-bis.23 c.p.c..

Ciò trova piena coerenza con l’impostazione sistematica del nuovo rito:

“Il provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. è destinato a operare in via emergenziale, anteriormente all’udienza presidenziale, ossia in una fase processuale ancora "aperta", nella quale le esigenze di tutela immediata non possono essere fronteggiate con gli ordinari poteri presidenziali”.

Nel caso di specie, l’udienza si era già celebrata, ed il processo si trovava in fase istruttoria, con provvedimenti già adottati e Servizi Sociali attivati: non era possibile quindi secondo il ragionamento dell’Organo Giudicante far ricorso alla misura indifferibile, pena un aggiramento del principio del contraddittorio.

Nonostante l’inammissibilità del rimedio richiesto, il Giudice ha comunque riconosciuto la gravità del fatto e l’urgenza di intervenire, e ha quindi:

- anticipato l’udienza già fissata;

- sospeso provvisoriamente le visite padre- figli;

- disposto la convocazione dei Servizi Sociali e della Curatrice Speciale.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un’applicazione dei poteri cautelari endoprocedimentali previsti dal combinato disposto degli artt. 473-bis.22 e 23 c.p.c., che attribuiscono al Giudice il potere di adottare misure a tutela dell’interesse dei minori, anche fuori udienza, purché nel rispetto del contraddittorio a breve distanza.

Pertanto il Giudice nell’ambito dei poteri d’ufficio previsti dalla Riforma Cartabia, considerato anche quanto disposto dall’art. 473 bis. 2 c.p.c, ha ritenuto di garantire una tutela effettiva alle parti più deboli nel procedimento che lo occupava. Per questo ha disposto nell’immediato la sospensione provvisoria delle visite padre-figli ed ha anticipato l’udienza già fissata, convocando tutte le parti coinvolte.

6. Sviluppi all’udienza: valutazioni istruttorie e misure in itinere.

All’udienza tenutasi davanti al Magistrato, sono poi emerse una serie di circostanze che hanno rafforzato la necessità di adottare misure urgenti e protettive, ma anche di garantire il contraddittorio e la valutazione tecnica specializzata prima di decisioni strutturali sull’affidamento.

a) Le relazioni dei Servizi Sociali

I due servizi sociali, già incaricati dal Giudice, hanno depositato e illustrato relazioni aggiornate, dalle quali sono emersi elementi significativi.

In sostanza queste relazioni, pur non concludendo per un pregiudizio attuale e irreparabile, hanno delineato un clima familiare critico sul versante paterno, non adeguato, allo stato, per incontri non supervisionati.

b) La versione del padre e le contestazioni

Il padre ha fornito una versione dettagliata ma parzialmente difensiva dell’episodio del cane, in cui si è dichiarato intervenuto per proteggere il figlio, minimizzando la responsabilità e attribuendo l’incidente ad una dinamica imprevedibile.

c) Le richieste della curatrice e delle parti

La curatrice speciale ha espresso perplessità sulla condotta paterna, in particolare sulla gestione dell’animale e sulla comunicazione con i figli, proponendo di:

- attendere l’esito dell’aggiornamento della CTU;

- disporre incontri protetti tra padre e figli nelle more.

d) La difesa materna ha chiesto:

- l’individuazione di uno psicologo per i minori, incarico da affidare alla curatrice;

- che tutti i futuri incontri padre-figli fossero in modalità protetta;

- ha inoltre segnalato l’impossibilità di comunicazione tra i genitori, elemento critico nella gestione della bigenitorialità.

I Servizi Sociali hanno confermato che lo spazio neutro era attivabile con maggiore rapidità, offrendo una soluzione operativa immediata per gli incontri protetti.

Alla luce delle dichiarazioni, delle relazioni e delle richieste delle parti, il Giudice si è riservato ogni decisione.

7. Decisione.

Con l’ordinanza depositata in data 8 maggio 2025, il Tribunale di Velletri ha sciolto la riserva assunta all’udienza del 7 maggio, adottando una disciplina provvisoria e cautelativa per la ripresa delle visite tra il padre e i figli, alla luce degli elementi istruttori raccolti e in attesa dell’esito dell’aggiornamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).

Valutazione sull’episodio del cane e sul comportamento paterno

Il Giudice ha qualificato come “molto grave” l’aggressione del cane rottweiler ai danni del minore, riconoscendo tuttavia che il padre, pur avendo probabilmente sottovalutato il rischio, è intervenuto per limitare i danni e ha prestato soccorso, portando il figlio in ospedale e sporgendo querela. In tale ottica, non vi è un’attribuzione esclusiva di responsabilità al padre, ma si rileva la necessità di supervisionarne la condotta futura, con particolare riferimento:

- alla rigidità relazionale emersa dalle relazioni sociali;


- agli scatti di rabbia con minacce verbali riferiti ma non attuati;


- al ruolo negativo dei nonni paterni, soprattutto del nonno;


- e alla contestata circostanza – da indagare – secondo cui il padre avrebbe mostrato un’arma ai figli.


Conclusione


Il procedimento in oggetto si pone come caso paradigmatico di gestione cautelare, in corso di causa, dopo l’emanazione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., nell’ambito del diritto di famiglia, dove la complessità delle dinamiche familiari (tra rischio, conflitto e fragilità educativa) impone soluzioni provvisorie ma strutturate, fondate su una logica di protezione progressiva e su un costante raccordo tra autorità giudiziaria, professionisti a vario titolo coinvolti e servizi territoriali.


Il Giudice, nel disciplinare la richiesta iniziale, proveniente dalla madre ed avente ad oggetto la modifica dei provvedimenti urgenti, in via preliminare, ha ritenuto che non era più utilizzabile il rimedio di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c., bensì quello ex art. 473-bis.23 c.p.c.


Il Magistrato ha ritenuto che la richiesta di parte ricorrente dovesse essere riqualificata come istanza urgente di modifica dei provvedimenti temporanei ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c., in quanto fondata su fatti nuovi sopravvenuti (nella specie, l’aggressione del minore da parte del cane, il possesso di un’arma, la segnalazione di minacce, ecc.).


Il Giudice, in sostanza, ha ritenuto che l’art. 473-bis.15 c.p.c. avesse diversa ratio e funzione, come un mezzo d’urgenza pregiudiziale. Secondo tale orientamento locale tale norma sarebbe destinata a “coprire” il vuoto di tutela che intercorre tra il deposito del ricorso e la prima comparizione delle parti.


L’Organo Giudicante ha ritenuto comunque di qualificare l’istanza depositata come avente carattere di urgenza e nell’ambito dei poteri d’ufficio ad esso riconosciuti ha adottato nell’immediato provvedimenti specifici per la tutela effettiva delle persone coinvolte, anticipando poi l’udienza di discussione e convocando per questo tutte le parti a vario titolo coinvolte. All’esito il Giudice ha adotto un’ordinanza con cui ha dottato una disciplina provvisoria e cautelativa per la ripresa delle visite tra il padre e i figli. Al contempo non può sottacersi che parimenti la dottrina ritiene che la misura ex art. 473. bis. 15 c.p.c. sia ammissibile anche nel prosieguo del giudizio (imponendosi comunque sempre la fissazione di un’udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura). Gli autori che ritengono di sostenere ciò considerano la misura come un vero e proprio provvedimento cautelare tipico, contrariamente a chi la considera come anticipatoria con una disciplina autonoma, simile ai provvedimenti provvisori adottati all’esito della prima udienza. Questa distinzione non è banale, perché chi sostiene la prima tesi ritiene che si applichino le norme del rito cautelare uniforme (art. 669-quaterdecies c.p.c.), consentendo, quindi, l’adozione di provvedimenti urgenti anche nel corso del processo. Sarà importante rivedere e adattare le prassi dei Tribunali per applicare queste regole in modo chiaro e uniforme, trovando un giusto equilibrio tra la necessità di proteggere chi è più vulnerabile e il rispetto dei diritti delle parti, come quello di difendersi e di essere ascoltati.


Contributo a cura dell’avv. Fabio Perciballi del Foro di Velletri, Socio AIAF Lazio