La Cassazione, sezione I, con l’ordinanza 9 giugno 2025 n. 15356 torna a pronunciarsi sul tema del contributo al mantenimento in favore del coniuge nella separazione personale.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Difatti, come è noto, il dovere di assistenza materiale non presenta alcuna incompatibilità con la situazione della separazione da cui deriva esclusivamente la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, con una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, posta a base dell'assegno di divorzio.
Il Giudice, per determinare l'assegno di mantenimento, pone a confronto le posizioni economiche delle parti rilevando, qualora esistente, un divario per quel che attiene i redditi percepiti ed evidenziando una serie di circostanze rilevabili dalla valutazione degli esiti probatori che ha ritenuto essenziali ai fini della quantificazione. Tali circostanze sono indicate specificamente e rientrano nella valutazione degli esiti istruttori che sono rimesse all'attività esclusiva del giudice di merito poiché alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
A cura dell’Avv. Lilia Ladi
