In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16 della circolare del dAp del 2 ottobre 2017, preveda che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta minori di 12 anni oppure, con le cautele ordinarie, nel caso di parenti e affini entro il terzo grado.
Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza n. 22276/2025. Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 13 giugno.
Detta regolamentazione, rileva il Collegio di piazza Cavour, costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario.
