Con la pronuncia in commento, è stato nuovamente posto in esame i l tema dell’utilizzo delle conversazioni digitali nei giudizi di separazione, con particolare riferimento al valore probatorio della testimonianza de relato ex parte actoris . Il caso prende le mosse dalla decisione del Tribunale di Pesaro, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dalla moglie e disponendo un assegno di mantenimento per il figlio minore e la stessa donna.
In appello, la sentenza veniva riformata e la Corte territoriale accoglieva la richiesta di addebito, ravvisando una comprovata infedeltà coniugale del marito, e aumentava l’assegno. L’uomo, ritenendo lesi i propri diritti, ricorreva in Cassazione, censurando, tra le altre cose, l’utilizzo di screenshot di conversazioni WhatsApp e Telegram allegati dalla moglie e acquisiti – a suo dire – in violazione del diritto alla riservatezza.
I giudici della prima sezione nell’esaminare la vicenda, hanno preliminarmente ricordato che la testimonianza de relato ex parte, è una particolare forma di testimonianza indiretta, con cui un teste descrive circostanze o fatti di cui ha avuto conoscenza tramite una delle parti del processo. La provenienza delle informazioni da uno dei soggetti coinvolti, assume un particolare valore , all’interno del processo , poiché potrebbe inficiare la genuinità della prova testimoniale .
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha assunto una linea rigorosa attribuendo alla testimonianza de relato ex parte actoris , una valenza probatoria sostanzialmente nulla, in quanto inerente a dichiarazioni provenienti da una parte interessata al giudizio.
Con riferimento al caso specifico, pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui riteneva non provata l'acquisizione illecita delle chat in virtù della testimonianza de relato actoris .
A cura dell’Avv. Martina De Cupis
