Per procedere alla revisione dell’assegno di divorzio è necessario accertare la sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda a cui fa seguito la valutazione della fondatezza della stessa.
È quanto precisato dalla Cassazione all’interno dell’ordinanza n. 15387/2025. Il provvedimento della prima sezione civile dello scorso 9 giugno ribadisce alcuni principi già consolidati da precedenti arresti giurisprudenziali (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14160 del 04/05/2022).
La valutazione in questione, ricorda il Collegio di piazza Cavour, va compiuta tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.