In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, la notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi ne costituisce solo il pre-requisito fattuale. Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, e va determinato alla stregua dei canoni enucleati da Cass. 18287/18, va confermata la pronuncia di merito che ha negato l'obbligo di corrispondere tale assegno a carico dell'ex marito, posto che ormai l'ex moglie è del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di un reddito medio di euro 1.500 mensili, sia di quella perequativo-compensativa, atteso che la beneficiaria neppure aveva dedotto quale fosse stato il suo contributo alla formazione del patrimonio della famiglia.
Questi i principi stabiliti dalla recente ordinanza della Cassazione, la n. 7596/2022, depositata lo scorso 8 marzo.
L'esistenza di un obbligo di pagamento dell'assegno, si legge nel provvedimento, implica un perdurante legame di dipendenza (economica) tra gli ex coniugi che non c'è quando detto obbligo non sussista, cioè quando (e proprio perché) entrambi sono "indipendenti economicamente".
Un cenno ai fatti oggetto della vicenda appare certamente utile nella ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dalla Cassazione.
F.M. ricorreva con sette motivi per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze, nel rigettare l'impugnazione proposta, ha confermato la sentenza del 13 giugno 2018 pronunciata dal Tribunale di Firenze che, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con P.G., aveva respinto la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno divorzile e di attribuzione della quota parte del TFR percepito dall'ex coniuge.
La Corte di merito, nel dare applicazione ai principi affermati da Cass. n. 11504 del 2017 e SU n. 18287 del 2018, apprezzata come libera e decorosa la vita condotta dall'appellante - insegnante di ruolo che godeva di uno stipendio pari ad Euro 1.600,00 mensili e che era proprietaria della metà della casa di abitazione, per l'altra metà donata dall'ex coniuge alla figlia con lei convivente - e ritenuti insussistenti le ragioni di natura compensativa o risarcitoria, in mancanza dei contributi dell'appellante alla vita familiare, con prevalente impegno domestico e sacrificio delle aspettative professionali, ha negato il diritto all'assegno.
L'avere stimato astrattamente ed in modo meccanicistico, si legge nell’ordinanza, il reddito della ricorrente, pari ad Euro 1.600,00 mensili, come "adeguato" era valutazione impossibile ed errata, dovendo invece la corte di merito, proprio in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite citate, fondare il giudizio sull'adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi su di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che non aveva effettuato.
Il giudizio di comparazione, ove correttamente condotto, avrebbe accertato l'esistenza tra gli ex coniugi di una disparità economica non accettabile perché dopo venticinque anni di matrimonio (o trentatré, se considerati anche i tempi in cui i coniugi erano stati separati) P. godeva di un reddito mensile netto di Euro 3.100,00, di un "lauto" TFR ed aveva un patrimonio immobiliare costituito da tre appartamenti, uno solo dei quali ereditato dai propri genitori, ed un garage, mentre la ricorrente era proprietà della sola metà della ex casa coniugale e di uno stipendio mensile di Euro 1.600,00.
I giudici di appello non avevano fatto applicazione del principio affermato da questa Corte sulla funzione assolta dall'assegno divorzile di riequilibrio del reddito degli ex coniugi, in declinazione del principio costituzionale di solidarietà coniugale, nel riconoscimento del ruolo e contributo fornito dalla ricorrente, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
L'adeguatezza del reddito dell'avente diritto all'assegno andava stimata, secondo la Cassazione, in ragione del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile la Suprema Corte, puntualizzando i principi di cui alle SU n. 18287 del 2018, si è trovata a chiarire che lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità, composita - assistenziale, perequativa e compensativa - del detto assegno (in termini: cfr. Cass. 11/12/2019, n. 32398 e Cass. 05/05/2021, n. 11796).
La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile.
Ed, infatti, la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze dovendo, piuttosto, la sua maggiore entità e la derivata sperequazione essere esito di scelte condivise di ruoli e rinunce maturate nel corso del matrimonio quanto al coniuge che alla cessazione del vincolo matrimoniale risulti economicamente più debole (cfr. Cass. 09/08/2019, n. 21234).
Muovendo dagli indicati principi - esclusa la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, e tanto in ragione della apprezzata consistenza della retribuzione goduta dall'appellante qui ricorrente, pari ad Euro 1.600,00 mensili, ed alla titolarità del 50% della ex casa familiare -, la corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza nel corso della vita matrimoniale di rinunce della richiedente a migliori sviluppi professionali, avendo costei continuato a lavorare nel corso del matrimonio, dapprima come insegnante precaria della scuola e quindi come titolare di cattedra, trasferendosi a tal fine, così mantenendo l'impegno, per una scelta condivisa con il coniuge, nel perseguimento dell'obiettivo professionale.
Il contributo al ménage coniugale non è stato apprezzato dalla corte di merito come segnato da quelle abdicazioni che avrebbero, altrimenti, aperto il giudizio della medesima corte a valutazioni sul rilievo compensativo assolto, una volta cessato il matrimonio, dall'assegno divorzile.
La vicenda accennata in ricorso e per la quale la signora F. avrebbe conseguito la cattedra di insegnante, stabilizzandosi di ruolo solo a quarant'anni, e tanto per il ritardo con cui ella avrebbe perseguito l'obiettivo professionale in ragione della precedenza data, nel passato, ed in condivisione con il marito, alle esigenze familiari, segnate dalla necessità di crescere la propria figlia, non risulta dedotta puntualmente, per richiamo di evidenze fattuali tempestivamente dedotte nel corso del giudizio di merito ed omesse nella loro valutazione e comunque manca di decisività nell'orientare, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, diversamente il giudizio, in applicazione della novellata figura del vizio di motivazione.
Il ricorso è stato considerato conclusivamente infondato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza.
