Ulteriore provvedimento in materia fiscale, da parte della Suprema Corte, con espresso riferimento al diritto di famiglia.
La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 15224/2025.
Il provvedimento della sezione tributaria è stato depositato lo scorso 7 giugno.
La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest'ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori.
Accolto dunque il ricorso di una madre, affidataria in via esclusiva dei figli, contro la cartella di pagamento di 1.104,83 euro emessa nel 2012 dall’Agenzia delle entrate che le contestava di aver fruito per intero della detrazione da ripartirsi invece al 50% con il coniuge separato, essendo i figli divenuti maggiorenni, in assenza di un rinnovato accordo in materia.
Il Collegio di piazza Cavour nell’accogliere il ricorso effettua diversi rilievi nei confronti dell’Agenzia, affermando che quanto sostenuto “non trova fondamento in alcuna norma di legge o principio, del diritto tributario così come di quello di famiglia”. E come se non bastasse “contrasta pure con la normativa di prassi emanata dallo stesso Ente impositore”, che nella circolare n. 15/e del 2007, scrive: “si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio” (principio confermato con Circ. n. 34/E del 2008, alla p. 7.).