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No all’audizione dei minori se dalla stessa emerge ulteriore ansia e tensione

2 luglio 2025

News Regionale - Sicilia ,

Non è incoerente né censurabile in sede di legittimità la pronuncia che, in conformità a quanto disposto dall’art. 473-bis.4 c.p.c. e ai costanti orientamenti di legittimità in ordine alla necessità di motivazione, dà atto che i minori sono stati sentiti anche nel secondo grado su incarico della Corte d'Appello sia dai Servizi Sociali che dalla Curatrice, aggiungendo, il giudice del gravame, che l'audizione diretta è ritenuta sconsigliata dalla situazione nella quale si trovano i minori.

È quanto emerge, in sintesi, dall’ordinanza n. 16333/2025 della Corte di Cassazione. Il provvedimento della prima sezione civile è datato 17 giugno.

Nella vicenda in esame i minori avevano cominciato a comprendere le gravi condotte del padre, ma, nondimeno, stante l'affetto per lui, risultavano essere a disagio nel riferire le vicende passate del genitore in quanto tentano, a modo loro, di non aggravarne la posizione. L'audizione dei due minori risulterebbe in siffatte condizioni fonte di ulteriore ansia e tensione per gli stessi.