Nel rispetto del principio della bigenitorialità, la scelta dell'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole e all'esito di una complessiva, coerente e motivata valutazione della loro effettiva capacità genitoriale.
Il principio in questione è stato ribadito dalla Cassazione nelle pagine dell’ordinanza n. 16324/2025.
Nella vicenda in esame, la CTU aveva rilevato nel padre "un funzionamento della personalità di tipo narcisistico, capace di influenzare la qualità delle relazioni oggettuali (cioè le relazioni con le persone del mondo esterno), pertanto limitante l'esercizio della funzione genitoriale".