Con l’ordinanza numero 14460 del 2025 la Cass azione , torna a pronunciarsi sui criteri che debbono presiedere l’assegnazione della casa familiare. Secondo la regola generale, l’abitazione è attribuita, rectius, assegnata, al genitore presso il quale il figlio minore, o economicamente non indipendente, è prevalentemente collocato. Tale pronuncia trae origine dal ricorso di una madre, presso cui la figlia minore era prevalentemente collocata, avverso il respingimento della Corte di Appello di Roma del gravame proposto dalla stessa avverso la pronuncia di separazione personale tra i coniugi che aveva rigettato la domanda di assegnazione .
Tale domanda di assegnazione era stata rigettata dalle Corti di merito per due motivi: 1) la madre aveva dichiarato di essersi trasferita durante la separazione, anzi prima del procedimento di separazione, presso la propria madre con il consenso e la collaborazione del marito stante i conflitti tra essa e la suocera; 2) Il trasferimento nuovamente nella ex casa familiare dopo il decorso del tempo del processo avrebbe comportato un mutamento delle abitudini di vita della minore ritenute pregiudizievoli dai giudici di merito. Ebbene, la Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto, evoca l’articolo 337 bis codice civile, richiamato dalla stessa ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, come interpretato dal consolidato orientamento di legittimità, ma si spinge ancora oltre, ritenendo che, se è vero che il tempo del processo non deve ridondare in danno dell’attore e che, pertanto, la fondatezza della domanda deve essere valutata in linea di principio al momento in cui la stessa viene formulata, è altresì vero che l’interesse cui la Corte di merito doveva far riferimento è quello della minore, nel contesto fattuale e temporale in cui tale interesse deve trovare tutela. Interesse che è soggetto nel tempo ad evoluzione e mutamenti che vanno tenuti in considerazione dal giudice di merito secondo un prudente apprezzamento che ne attualizzi la tutela. Ancora una volta, dunque, l’interesse del minore, è al centro della delibazione del Giudice, ma secondo un prudente apprezzamento che ne attualizzi la tutela, in un preciso contesto fattuale e temporale.
A cura dell’Avv. Lara Caschera
