Le statuizioni conseguenti alla pronuncia di divorzio sono dotate di una stabilità propria del giudicato, che, come tale, copre il dedotto e il deducibile.
Lo ribadisce la Cassazione, nei principi espressi all’interno dell’ordinanza n. 15352/2025.
Trattandosi di decisioni destinate ad incidere su rapporti personali ed economici suscettibili di evoluzione e modifica nel corso del tempo, argomenta il Collegio di piazza Cavour, il giudicato opera solo rebus sic stantibus ed è possibile rivedere le condizioni in esso fissate, in modo tale che possano essere adeguate alle nuove situazioni, ma solo per dare rilievo alle sopravvenienze, non potendo altrimenti essere alterata la incontrovertibilità propria della decisione passata in giudicato, che impedisce di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio in virtù di situazioni verificatisi prima che si formasse il giudicato.