La donazione ha effetti traslativi immediati e la donataria esercita un possesso iure proprietatis sicché la stessa non è tenuta a redigere l'inventario.
La precisazione porta la firma della Suprema Corte ed è contenuta all’interno dell’ordinanza n. 18056/2025.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 3 luglio.
Le azioni possessorie intraprese, chiariscono i giudici di piazza Cavour, costituiscono esercizio del suo diritto di proprietà e non comportano l'accettazione dell'eredità.