Con la recente ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025 i Giudici di legittimità hanno ribadito e chiarito taluni principi cardine in materia di rimborso delle spese anticipate da un solo genitore a beneficio dei figli minorenni.
Nella vicenda concreta sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione una madre aveva integralmente sostenuto una serie di costi in favore della prole, tra cui quelli necessari a iscrivere uno dei figli a un corso privato di lingua straniera.
Successivamente la donna si era vista opporre da parte dell’ex coniuge un netto rifiuto alla di lei richiesta di parziale rimborso degli importi nel mentre unilateralmente corrisposti sull’assunto che lo stesso non era stato previamente informato di tali voci di spesa, né in proposito era stato tra loro raggiunto un preventivo accordo.
I Giudici di ultima istanza, nell’accogliere il ricorso promosso dalla madre dei minori e nel cassare con rinvio la sentenza impugnata del Tribunale di Roma, hanno affermato i seguenti principi di diritto.
In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordarle preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte da cui le stesse derivano purché si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, nonché nel relativo ammontare. Si pensi per esempio a quelle scolastiche o mediche ordinarie.
Al contrario, è necessario il preventivo accordo solamente per le spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.
In riferimento a quest’ultima tipologia di spese la Corte di Cassazione ha tuttavia avuto cura di precisare che l’eventuale mancanza d’informazione preventiva o di espresso assenso non implica automaticamente il venire meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro. È dovere del giudice valutarne in concreto la rispondenza all’interesse preminente del minore e al generale tenore di vita familiare.
Alla luce dei principi che precedono, con specifico riguardo alle spese sostenute dalla ricorrente in favore del figlio minorenne per iscriverlo al corso privato di lingua straniera, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto il diritto della madre a ripetere pro quota dall’altro genitore quanto versato pur in difetto di preventiva informazione e assenso paterno rispetto a tale costo.
Alla base di questa statuizione la considerazione che:“(…) risponde all’ormai consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese(ma non solo) somministrare ai figli in età minore un’educazione in lingue straniere (specie in relazione all’inglese), integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta. Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto sociale, in esso ormai profondamente radicate, da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese straordinarie afferenti ai corsi di lingua inglese, sia la relativa utilità per il figlio che ne fruisce. (…)”.
Sebbene la richiamata ordinanza sia espressione di un recente indirizzo pretorio in materia, tuttavia, a fronte della sussistenza anche di divergenti orientamenti giurisprudenziali (specie di merito), nonché di differenti Protocolli in tema di spese straordinarie al momento in uso nei diversi Tribunali territoriali, data l’estrema delicatezza della questione, sarebbe opportuno un intervento normativo che indichi in maniera chiara sia l’esatto discrimen tra spese d’ordinaria e di straordinaria amministrazione in favore della prole, che i presupposti affinché il genitore che le ha anticipate possa ottenerne il rimborso pro quota da parte dell’altro.
A cura dell’Avv. Elisa Tosini
