Le eredi che agiscono a tutela di un diritto proprio in quanto figlie del de cuius, se non avevano la possibilità di seguire la procedura di apertura della amministrazione in prima persona né di occuparsi del padre, dal momento che una aveva 13 anni all'epoca dell’apertura della misura di protezione e l’altra meno di 17 anni, hanno diritto di accedere al fascicolo dell’AdS.
I principi in questioni sono stati espressi dalla Cassazione nelle pagine dell’ordinanza n. 18563/2025.
Il provvedimento della prima sezione civile è datato 8 luglio.
Il diritto alla privacy, chiarisce il Collegio, inteso come diritto alla riservatezza delle informazioni personali riguardanti ogni singolo individuo, e quindi non solo dei dati personali ma anche della immagine e degli eventi della vita che non siano di interesse pubblico, è un diritto fondamentale dell'individuo tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, di natura personale, inalienabile che si estingue, nella sua dimensione individuale, con la morte del titolare.
Presuppone, infatti, l'esistenza in vita del loro titolare ed in quanto tali, sono generalmente considerati intrasmissibili. Ciononostante, si legge nel provvedimento, nel nostro ordinamento si rinvengono norme relative a posizioni giuridiche soggettive che, pur non essendo qualificabili a rigore come patrimoniali, vengono disciplinate, ed in qualche misura trasmesse, anche dopo la morte del loro titolare.
La legislazione nazionale prevede che l’accesso ai dati personali di un defunto possa farsi a determinate condizioni. Nello stabilire queste condizioni, si fa riferimento non solo alla sussistenza di un interesse proprio ma anche a ragioni familiari meritevoli di protezione. Sia i medici che i familiari possono avere interesse a che non venga compromessa, ex post, l’identità personale del defunto e che non vengano divulgati i dati sensibili a lui relativi.