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No a rito direttissimo o alla richiesta di giudizio immediato se ciò pregiudica le esigenze educative del minore

17 luglio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Impossibile procedere a rito direttissimo o richiedere giudizio immediato, nel caso in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, d.P.R. n. 448 del 1988.

Lo precisa la Cassazione, nella sentenza n. 25577/2025.

Il provvedimento della prima sezione penale è risalente allo scorso 11 luglio.

A ben vedere, chiariscono i giudici di piazza Cavour, è, a tale fine, prevista l'acquisizione di informazioni ex art. 9 d.P.R. cit., che, se non risultano acquisite nel procedimento, integrano lacuna ostativa alla possibilità di svolgere la prevista valutazione.