Impossibile procedere a rito direttissimo o richiedere giudizio immediato, nel caso in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, d.P.R. n. 448 del 1988.
Lo precisa la Cassazione, nella sentenza n. 25577/2025.
Il provvedimento della prima sezione penale è risalente allo scorso 11 luglio.
A ben vedere, chiariscono i giudici di piazza Cavour, è, a tale fine, prevista l'acquisizione di informazioni ex art. 9 d.P.R. cit., che, se non risultano acquisite nel procedimento, integrano lacuna ostativa alla possibilità di svolgere la prevista valutazione.
